Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 126-ter. - (Certificato a punti di idoneità alla guida dei ciclomotori). - 1. All'atto del rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di cui all'articolo 116, comma 1-bis, viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata al presente articolo, a seguito della comunicazione alla stessa anagrafe della violazione di una delle norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
      2. Nel caso di infrazioni commesse dal conducente di un ciclomotore i punti indicati nella tabella allegata sono decurtati dalla patente di guida, per coloro che ne siano titolari, o, in mancanza, dal certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Ai titolari della patente di guida si applicano le decurtazioni di cui alla tabella allegata al presente articolo secondo la disciplina prevista dall'articolo 126-bis.
      3. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di comportamento richiamate al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
      4. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando è avvenuto

 

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il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione o dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del ciclomotore, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida, ovvero del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del ciclomotore risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del ciclomotore, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i citati dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti avviene per via telematica.
      5. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti.
      6. Fatti salvi i casi previsti dai commi 7 e 8, per i titolari del solo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori la frequenza
 

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ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero dagli altri soggetti di cui al comma 11-bis dell'articolo 116, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
      7. Salvo il caso di decurtazione di più di dieci punti in due anni di cui al comma 8, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
      8. La decurtazione di più di dieci punti in due anni comporta l'obbligo per il titolare del solo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di sottoporsi all'esame di cui all'articolo 116, comma 11-bis, e ad un esame pratico, effettuato da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione del certificato di idoneità. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e successive modificazioni, è atto definitivo. Qualora il titolare del certificato non si sottoponga ai predetti accertamenti
 

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entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di revisione, lo stesso è sospeso a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare del certificato a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento.

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-TER

Norma violata
   Punti   
Articolo 143, comma 11
4
                     comma 12
10
                     comma 13, con riferimento alla circolazione sul marciapiede
4
Articolo 145, comma 5
6
Articolo 146, comma 3
6
Articolo 170, comma 6
1
Articolo 171, comma 2
5
Articolo 173, comma 3
5
Articolo 186, commi 2 e 7
10
Articolo 187, commi 7 e 8
10

    ».